La normativa sul Whistleblowling

L’Italia, con decreto n. 24/2023 ha recepito la direttiva comunitaria volta a garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Le segnalazioni possano essere effettuate attraverso tre diversi canali

  • Interno.
  • Esterno.
  • Divulgazione pubblica.

Chi deve adeguarsi alla nuova normativa

Le imprese del settore pubblico e del settore privato devono dotarsi di un adeguato sistema di segnalazione interna in grado di garantire il massimo livello di riservatezza.

Soggetti privati soggetti all’obbligo dell’applicazione della normativa

I soggetti privati soggetti all’obbligo dell’applicazione della normativa rientrano in una delle seguenti categorie:

  • Hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
  • Rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui all’allegato, parti I.B e parte II, del D.Lgs. 24/2023 (servizi finanziarie e antiriciclaggio).
  • Rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Da quando ha effetto l’obbligo di istituire il canale di segnalazione interna

I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, hanno l’obbligo di istituire il canale di segnalazione interna  dal 17 dicembre 2023.

Per gli altri soggetti l’obbligo di dotarsi di un canale di segnalazione interna è già in vigore dal 15 luglio 2023.

Le sanzioni

Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, quando:

  • Non sono stati istituiti canali di segnalazione.
  • Non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni.
  • L’adozione delle procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto che ha recepito la direttiva comunitaria.
  • Non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
  • Vengano commesse ritorsioni.
  • La segnalazione sia stata ostacolata o si sia tentato di ostacolarla.
  • Sia stato violato l’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante o degli altri soggetti protetti.