La riforma Cartabia. Novità sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie

La L. 26 novembre 2021, n. 206 – nota anche come “riforma Cartabia” – nel dare corpo all’efficienza del processo civile, rafforza gli strumenti alternativi alla risoluzione di conflitti (cc.dd. ADR) in materia familiare.
Obiettivo del legislatore è ottenere un impianto più snello e celere nell’ottica del processo di de-giurisdizionalizzazione della tutela del diritto di famiglia.
La riforma valorizza il ruolo del mediatore familiare e amplia l’ambito di applicabilità dello strumento della negoziazione assistita.
La neo disposizione rileva in particolare per l’attività svolta dai professionisti dello studio GDC Studio Legale e Tributario con sede a Venezia (Favaro Veneto) e Bolzano che già da tempo suggeriscono ai clienti soluzioni alternative per la risoluzione delle controversie nell’ottica di una risoluzione stragiudiziale dei conflitti nel pieno interesse del cliente.

RUOLO DEL MEDIATORE FAMILIARE

Il mediatore familiare, figura di recente introduzione, è un soggetto terzo ed imparziale che, a seguito di una formazione specifica, ha acquisito abilità e competenze ai fini della gestione dei conflitti familiari utilizzando metodi di risoluzione alternativa.
Tale strumento permette di favorire la co-genitorialità e di raggiungere accordi economicamente ed emotivamente favorevoli per l’intero nucleo familiare, sempre nell’ottica di riduzione del contenzioso giudiziario e dei tempi dei processi che costituiscono uno dei principali obiettivi dell’intervento riformatore, in attuazione del PNRR.

IL NUOVO AMBITO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Con il procedimento di negoziazione assistita le parti, con l’assistenza degli avvocati, sottoscrivono un accordo – cd. convenzione di negoziazione – mediante il quale le medesime convengono di cooperare in buona fede e lealtà al fine di risolvere bonariamente le questioni controverse.
La riforma Cartabia ha esteso la procedura di negoziazione assistita anche all’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio.
Pertanto, a partire dal 22 giugno 2022, la negoziazione assistita può essere utilizzata anche per le seguenti ipotesi:
– affidamento dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio;
– mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio;
– determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
– modifica consensuale delle condizioni stabilite in eventuali provvedimenti giurisdizionali già intervenuti su tali aspetti, allorquando si renda necessario un adeguamento delle condizioni attuali;
– determinazione degli alimenti di cui all’art. 433 c.c.
I legali di G.D.C. Studio Legale e Tributario con sede a Venezia (Favaro Veneto) e Bolzano mettono a disposizione tutta la loro competenza e professionalità per la risoluzione stragiudiziale delle controversie come previsto dalla riforma.