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Rendicontazione erogazioni pubbliche

i soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi, anche in natura) nel corso di un anno per un importo complessivo superiore ai 10.000 devono pubblicare gli importi e le informazioni aiuti ricevuti entro il 30 giugno dell'anno successivo. 
Per l'anno 2020 il termine è stato prorogato al 31.12.2021.

Dove si devono pubblicare le informazioni

I soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo la IV direttiva CEE devono pubblicare le informazioni relative all'ente che ha erogato l'importo, alle somme percepite (in denaro e in natura), alla norma di legge e alla data dell'incasso nella nota integrativa al bilancio.

I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio secondo la IV direttiva CEE pubblicano le informazioni  relative all'ente che ha erogato l'importo, alle somme percepite (in denaro e in natura), alla norma di legge  e alla data dell'incasso sul proprio sito internet, in un'area pubblica. 
In mancanza del sito internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria. 
Il termine ultimo per l'anno 2020 è il 31.12.2021, in quanto c'è stata la proroga di 6 mesi.

Soggetti obbligati

I soggetti obbligati a fornire le informazioni sui contributi pubblici ottenuti ogni anno sono gli

Imprenditori individuali, le società e gli enti non commerciali. Sono esclusi i liberi professionisti.

Sanzioni

Il mancato rispetto dell'obbligo di informativa comporta una sanzione pari all'1% dell'importo erogato, con un minimo di Euro 2.000,00. 

Decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competente per materia, se il soggetto interessato non provvede all’adempimento, allo stesso è richiesta l’integrale restituzione del beneficio.

 

Quali sono i contributi che non si devono rendicontare

Sono esclusi dall'obbligo di informativa i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevo­lazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).
La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.
 

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