Bonus e superbonus in edilizia tra detrazione in fattura e cessione del credito

La recente legge di bilancio 2022 approvata dal Parlamento il 30 dicembre 2021 ha prorogato  la maggior parte dei bonus edilizi e anche la possibilità di avvalersi delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alla classica detrazione in dichiarazione dei redditi.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

La cessione del credito e lo sconto in fattura consentono al contribuente di godere fin da subito dell’agevolazione fiscale. Si tratta di una soluzione alternativa alla classica detrazione in 10 anni, che, oltre a richiedere un’attenta verifica di convenienza finanziaria, necessità  di numerosi adempimenti.

In questo articolo ci soffermeremo sull’attestazione della congruità delle spese e sul visto di conformità.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE

La certificazione della congruità delle spese è una condizione necessaria per consentire la cessione dei crediti e lo sconto in fattura. Le regole valgono per tutte le fatture con data successiva al 11 novembre 2021 e riguardano tutti i bonus edilizi.
La certificazione della congruità delle spese è rilasciata dai tecnici abilitati (architetti, ingegneri, geometri) alla progettazione di edifici e impianti, in possesso di idonea polizza per la copertura dei rischi professionali.

VISTO DI CONFORMITÀ

Il visto di conformità, come l’asseverazione della congruità delle spese,  deve essere obbligatoriamente prodotto in tutti i casi in cui il beneficiario intenda avvalersi delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
L’obbligo del visto di conformità per le spese relative a interventi rientranti nel superbonus è esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate (Modello 730 precompilato) ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (Modello 730).
Il visto di conformità può essere rilasciato dai commercialisti in possesso di idonea polizza per la copertura di questo specifico rischio professionale.
Ricordo di prestare massima attenzione al pagamento delle fatture relative ai bonus, in quanto si tratta di bonifici speciali che devono essere adeguatamente compilati.

I COSTI PER IL VISTO DI CONFORMITÀ

Il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Le indicazioni del documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione nazionale dei commercialisti del 27.11.2020 suggeriscono che:

  1. Per l’attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche relative all’agevolazione del superbonus del 110%, il compenso varia dallo 0,75% all’1% del valore della detrazione.
  2. Per l’apposizione del visto di conformità, il compenso potrà variare dallo 0,80% all’1% del credito trasferito a terzi.