Il concordato preventivo biennale

Con il Decreto Legislativo num. 13 del 2024  è stato introdotto il concordato preventivo biennale nel nostro ordinamento tributario.

L’Agenzia delle Entrate formula una proposta di concordato per la definizione biennale del reddito soggetto ad imposta  derivante dall’esercizio di un’attività di impresa o libero professionale.

La proposta di concordato è elaborata utilizzando una metodologia di calcolo che tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dalla consultazione di ulteriori banche dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.

Chi può aderire

I contribuenti  che svolgono un’attività di impresa o libero professionale e hanno ricavi o compensi annuali inferiori a Euro 5.164.569 possono accedere al concordato preventivo biennale se non hanno pendenze con l’Amministrazione Finanziaria.

L’adesione al concordato produce effetti solo ai fini delle imposte sul reddito e dell’eventuale imposta regionale sull’attività produttiva (Irap).

I contribuenti non possono accedere alla proposta di concordato in caso di:

  1. Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.
  2. Condanna per reati di natura fiscale commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
  3. Situazione fiscale irregolare. Sono esclusi i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione.

Termini per l’adesione al concordato

Per il periodo d’imposta 2023 (primo anno oggetto del concordato)  il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 15 ottobre 2024.

Per i periodi d’imposta successivi al 2023, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione.

Decadenza del concordato

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta nel caso in cui:

  • A seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggrtto del concordato o in quello precedente risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.
  • Nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
  • Omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quali sono i vantaggi del concordato

  • Gli eventuali maggiori redditi effettivi  che sono indicati in dichiarazione non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta sulle attività produttive nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
  • L’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.
  • Per i periodi d’imposta soggetti al concordato l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza non possono svolgere attività di accertamento nei confronti dei contribuenti che vi hanno aderito, a meno che in esito all’attività istruttoria ricorrano le cause di decadenza sopra indicate.

Conclusione

Il concordato preventivo è uno strumento che ha come obiettivo originario quello di favorire l’adempimento spontaneo e razionalizzare gli obblighi dichiarativi.

Dallo studio del decreto legislativo noto che sono presenti delle evidenti imprecisazioni soprattutto per quanto riguarda le cause di decadenza del concordato che possono formare oggetto di controversie e quindi alimentare invece che ridurre il contenzioso tributario.