Il nuovo contributo a fondo perduto

ll nuovo contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto Legge num. 41 del 2021 può essere chiesto dai soggetti con partita iva attiva alla data del 23.03.2021.
I soggetti con fatturato o compensi dichiarati superiori a 10.000.000,00 per l’anno d’imposta 2019 non non possono accedere al contributo a fondo perduto.
Il contributo a fondo perduto si chiede  presentando un’apposita istanza utilizzando il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Ai soggetti che hanno aperto la partita iva nell’anno 2020 o nell’anno 2021 ma prima del 24.03.2021 spetta un contributo di Euro 1.000,00 nel caso di liberi professionisti, agenti di commercio, ditte individuali e di Euro 2.000,00 in caso di società ed enti non commerciali.

I soggetti che hanno aperto partita iva prima del 2019 hanno diritto al contributo a fondo perduto solo se il fatturato medio mensile dell’anno 2020 è inferiore almeno del 30%  rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019. Per il calcolo del contributo a fondo perduto i applicano le seguenti percentuali:

Per il calcolo del contributo a fondo perduto si applicano i seguenti valori che variano in base all’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati per il periodo d’imposta 2019:

  • La percentuale del 60% se i ricavi o i compensi sono inferiori o uguali a Euro 100.000,00.
  • La percentuale del 50% se i ricavi o i compensi sono superiori a Euro 100.000,00 e inferiori o uguali a Euro 400.000,00.
  • La percentuale del 40%  se i ricavi o i compensi sono superiori a Euro 400.000,00 e inferiori o uguali a Euro 1.000.000,00.
  • La percentuale del 30% se i ricavi o i compensi sono superiori a Euro 1.000.000,00 e inferiori o uguali a Euro 5.000.000,00.
  • La percentuale del 20% se i ricavi o i compensi sono superiori a Euro 5.000.000,00 e inferiori o uguali a Euro 10.000.000,00.

Per i liberi professionisti, gli agenti di commercio, le ditte individuali è stabilito un importo minimo del contributo a fondo perduto pari a Euro 1.000,00.

L’importo minimo del contributo a fondo perduto  è pari a Euro 2.000,00 per le società e gli altri enti.

L’importo massimo del contributo a fondo perduto è pari a Euro 150.000,00.

COME SI PRESENTA L’ISTANZA

L’istanza si compila  all’interno del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.  Occorre essere in possesso dello SPID o della Carta d’identità elettronica.
Per la compilazione dell’istanza l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizioni le istruzioni sul proprio sito:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-23-marzo-2021

Per il calcolo del contributo a fondo perduto, i dati richiesti dall’istanza sono i seguenti:

  1. Livello dei ricavi o compensi dichiarati per il periodo d’imposta 2019. I soggetti che hanno aperto la partita iva dopo il 2019 non devono indicare il livello di fatturato.
  2. Importo medio mensile del fatturato per le operazioni effettuate nell’anno 2019. I soggetti che hanno aperto la partita iva dopo il 2019 indicano il valore zero.
  3. Importo medio mensile del fatturato per le operazioni effettuate nell’anno 2020. I soggetti che hanno aperto la partita iva dopo il 2020 indicano il valore zero.

QUANDO SI PRESENTA L’ISTANZA

L’istanza può essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

UNA RIFLESSIONE SULLA MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il decreto fissa delle percentuali elevate per il calcolo dei contributi.
Il contributo si calcola sulla differenza superiore al 30% del fatturato medio mensile 2020 rispetto al 2019.
Questa modalità di calcolo è del tutto equivalente a considerare direttamente la differenza superiore al 30% del fatturato annuale 2020 rispetto al 2019.
Ragionando su base annua e non mensile, le percentuali di contributo a fondo perduto previste dal decreto devono essere divise per 12.
Pertanto:

  • La percentuale del 60% prevista per la soglia di fatturato fino a 100.000,00 diventa pari al 5%.
  • La percentuale del 50%  diventa pari al 4,17%.
  • La percentuale del 40%  diventa pari al 3,33%.
  • La percentuale del 30%  diventa pari al 2,5%.
  • La percentuale del 20%  diventa pari al 1,67%.

Si tratta, pertanto, di un decreto che, a modesto avviso di chi scrive, di sostegno ha ben poco.