Regime forfettario. I dati da comunicare allo Studio per la corretta presentazione della dichiarazione dei redditi

I contribuenti con partita iva nel regime forfettario determinano il reddito imponibile da assoggettare all’aliquota fiscale annuale del 15% in modo forfettario.

Il reddito imponibile dell’anno si calcola applicando un coefficiente di redditività inferiore a uno sui ricavi incassati nell’anno. I costi, pertanto, sono dedotti in modo forfettario.

I contribuenti nel regime forfettario emettono le fatture di vendita, registrano i relativi incassi e conservano le fatture emesse e ricevute.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio di conservazione gratuito a cui tutti possono aderire all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

I contribuenti forfettari devono però prestare attenzione ad alcuni obblighi periodici o in sede di compilazione e invio della dichiarazione dei redditi.

VERSAMENTO IVA PERIODICA IN CASO DI FATTURE RICEVUTE IN REVERSE CHARGE O ESTERE.

Se si riceve una fattura di acquisto in regime di reverse charge o una fattura estera bisogna fare l‘autofattura elettronica entro il giorno 15 e al versamento della relativa iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura. 

Cosa fare

Il contribuente forfettario registra  nel portale fatturegestite.cloud le fatture di acquisto in reverse charge ed estere.

Lo Studio procede successivamente ad elaborare il modello F24 per l’iva e inviare l’autofattura al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

DATI DA INDICARE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI – QUADRO RS

Fatture di acquisto ricevute da liberi professionisti, agenti di commercio e società di agenzia.

I contribuenti con partita iva nel regime forfettario non sono sostituti d’imposta e quindi non hanno l’obbligo di versare le ritenute d’acconto con modello F24 per conto dei propri fornitori liberi professionistiagenti di commercio e società di agenzia che applicano l’iva in fattura.

Pertanto, le fatture di acquisto ricevute da liberi professionisti, agenti di commercio e società di agenzia non riportano la ritenuta d’acconto.

Costi di acquisti di carburante, elettricità, spese telefoniche.

I liberi professionisti con partita iva nel regime forfettario che non sono iscritti al Registro delle Imprese hanno l’obbligo di indicare nel quadro RS della dichiarazione dei redditi le seguenti informazioni:

  • spese per i servizi telefonici (compresi quelli accessori);
  • spese per l’energia elettrica;
  • spese per i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Se non si comunicano queste informazioni c’è il rischio di incorrere in violazioni formali sanzionabili. dall’Agenzia delle Entrate.

Costi di acquisti di materie prime, semilavorati, merci e carburanti. Oltre ad altre informazioni.

I contribuenti con partita iva nel regime forfettario che sono iscritti al Registro delle Imprese hanno l’obbligo di indicare nel quadro RS della dichiarazione le seguenti informazioni:

  • Numero di mezzi di trasporto e veicoli utilizzati nell’attività.
  • Costi di acquisto di materie prime, sussidiarie e merci.
  • Spese per il godimento di beni di terzi  (canoni di leasign, canoni relativi a beni immobili e royalties).
  • Spese sostenute per gli acquisti di carburante per autotrazione.

Se non si comunicano queste informazioni c’è il rischio di incorrere in violazioni formali sanzionabili. dall’Agenzia delle Entrate.

Cosa fare

Il contribuente forfettario registra nel portale fatturegestite.cloud le fatture relative alle tipologie di costo sopra indicate e il relativo pagamento avvenuto nel corso del periodo d’imposta.

Lo Studio, in seguito, riporterà in sede di dichiarazione dei redditi gli importi di costo  e le altre informazioni per adempiere all’obbligo informativo ed evitare le sanzioni per errori di natura formale.

LE LETTERE DI COMPLIANCE INVIATE TRAMITE PEC DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In questi giorni, molti contribuenti nel regime forfettario si sono visti recapitare delle lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ecco un  esempio di lettera di compliance inviata.

La lettera di compliance è relativa alla mancata compilazione del quadro RS in relazione a possibili tipologia di spese sostenute per lo svolgimento dell’attività per l’anno d’imposta 2021.

Alcuni pareri

La lettera di compliance inviata dall’Agenzia delle Entrate ha suscitato subito numerosi reazioni da parte anche del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti che è uscito con un comunicato stampa.

La dottrina è unanime nel sostenere che le inadempienze informative sul quadro RS non provocano alcun ostacolo all’attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’associazione nazionale dei commercialisti afferma che “… Le inadempienze informative sul quadro Rs non provocano alcun ostacolo ai funzionari del ministero dell’Economia a trarre qualsiasi dato dall’Anagrafe tributaria e dal cassetto fiscale in cui vengono tracciati tutti gli acquisti dei contribuenti italiani”.

Nel caso dei contribuenti forfettari è evidente che la mancata indicazione dei costi nel quadro RS non genera alcun debito d’imposta e non ostacola l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

I forfettari, infatti, non deducono i costi effettivamente sostenuti in modo analitico ma calcolano il reddito imponibile sulla base di un coefficiente di redditività.

Cosa dovrebbe controllare l’Amministrazione Finanziaria per un soggetto che versa le imposte in base alle fatture incassate nell’anno?

A mio avviso, ancora una volta è stata minata la certezza del diritto che in campo fiscale aiuterebbe a ridurre il contenzioso e ad avere un rapporto con l’amministrazione finanziaria più trasparente e corretto.

Serve una modifica strutturale della normativa sulle sanzioni che evidenzi con chiarezza cosa è violazione meramente formale (quindi non passibile di sanzione) da quella formale.

Una violazione meramente formale si ha quando non genera alcun debito d’imposta e non ostacola l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, come nel caso della mancata compilazione del quadro RS.

Peccato che, come si è visto con l’invio di numerose lettere di compliance, l’interpretazione sia ancora molto soggettiva.

Gli obblighi informativi per l’anno 2021 e per gli anni seguenti

A seguito delle numerose proteste, gli obblighi informativi dei contribuenti per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021 sono stati prorogati al 30 novembre 2024, con il pagamento della sanzione ridotta.

Rimane fermo l’obbligo di comunicazione dei dati nel quadro RS per l’anno d’imposta 2022 (linvio della dichiarazione entro il 30 novembre 2023) e seguenti.