Per l’anno 2020 il termine è stato prorogato al 31.12.2021.24
DOVE SI DEVONO PUBBLICARE LE INFORMAZIONI
I soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo la IV direttiva CEE devono pubblicare le informazioni relative all’ente che ha erogato l’importo, alle somme percepite (in denaro e in natura), alla norma di legge e alla data dell’incasso nella nota integrativa al bilancio.
I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio secondo la IV direttiva CEE pubblicano le informazioni relative all’ente che ha erogato l’importo, alle somme percepite (in denaro e in natura), alla norma di legge e alla data dell’incasso sul proprio sito internet, in un’area pubblica.
In mancanza del sito internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria.
Il termine ultimo per l’anno 2020 è il 31.12.2021, in quanto c’è stata la proroga di 6 mesi.
SOGGETTI OBBLIGATI
I soggetti obbligati a fornire le informazioni sui contributi pubblici ottenuti ogni anno sono gli
SANZIONI
Il mancato rispetto dell’obbligo di informativa comporta una sanzione pari all’1% dell’importo erogato, con un minimo di Euro 2.000,00.
QUALI SONO I CONTRIBUTI CHE NON SI DEVONO RENDICONTARE
Sono esclusi dall’obbligo di informativa i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).
La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.